Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata
"ADINA Associazione per i diritti dei disabili e delle persone non autosufficienti - ONLUS". In forma abbreviata "Associazione ADINA - ONLUS".
L'acronimo "ONLUS" dovrà altresì essere usato in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
L'Associazione ha sede in Milano.
L'Associazione è una libera associazione, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonchè dal presente Statuto.
Art. 2. - L'"Associazione ADINA" persegue i seguenti scopi:
il sostegno e la promozione dei diritti delle persone disabili gravi, non autosufficienti, con particolare riferimento a quelle affette da patologie neurologiche degenerative;
la realizzazione, per le suddette persone di progetti di integrazione sociale e di vita indipendente,
anche attraverso il confronto e la collaborazione con le istituzioni di ogni tipo e grado;
promuovere la tutela, l'assistenza, e la cura dei malati;
stimolare e diffondere la conoscenza delle problematiche connesse alle patologie neurologiche degenerative, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, i mezzi di informazione e le Autorità politiche e sanitarie, nei confronti dei malati e dei loro familiari;
favorire l'individuazione dei presidi ed ausilii di ogni natura necessari ed utili ai malati;
prestare assistenza domiciliare ai malati;
promuovere ricerche sulle patologie suddette;
promuovere la raccolta di fondi e contributi, pubblici e privati, per il conseguimento dei fini statutari.
svolgere, sempre con finalità non lucrativa, tutte le altre attività necessarie ed utili per il perseguimento dei propri fini.
Art. 3. - L'"Associazione ADINA" per il raggiungimento dei suoi fini può compiere attività accessorie, strumentali o connesse a quelle sopra indicate, e comunque in via non prevalente.
Art. 4. - Potranno partecipare alla "Associazione ADINA" coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
Gli associati si dividono in:
- soci ordinari;
- soci fondatori: persone, enti e società che sono intervenuti all'atto costitutivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al sostentamento dell'associazione.
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari e onorari deve essere approvata dal Consiglio direttivo.
Art. 6. – Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Le quote sono intrasferibili.
La qualità di associato si perde per morte, interdizione, inabilitazione o condanna per reati non colposi, nonchè per morosità.
La morosità viene sancita dal Consiglio Direttivo.
La qualità di associato si perde altresì per:
a) recesso dell'associato, comunicato in forma scritta inviata all'associazione che avrà decorrenza col termine dell'esercizio sociale corrente, salvo diversa indicazione del recedente. In caso di mancanza di recesso il rapporto associativo si intende continuato per l'esercizio successivo;
b) esclusione che è deliberata dall'assemblea per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 codice civile. L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione.
Nei casi di perdita della qualifica di associato non si ha diritto alla restituzione delle quote o contributi versati, né alla quota del fondo comune dell'Associazione.
Art. 7. – Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 8. – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti da eventuali eccedenze di bilancio.
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- contributi;
- sponsorizzazioni;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo.
Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.
Art. 11. – L'assemblea è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota e partecipa attivamente all'assemblea. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti che delibereranno a maggioranza.
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La convocazione con l'ordine del giorno viene fatta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo a mezzo comunicazione scritta, e-mail o fax con un preavviso di almeno 10 giorni sulla data fissata per l'assemblea.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola col pagamento delle quote associative.
Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge il Consiglio direttivo ed eventualmente lo revoca;
- approva eventualmente il regolamento interno per disciplinare, nel rispetto del presente statuto, ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all'attività dell'associazione non previsti dal presente statuto;
- delibera su indirizzi e direttive generali dell'associazione e sugli argomenti che il Consiglio direttivo ritenga di sottoporre al vaglio dell'assemblea.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
All'apertura di ogni seduta l'assemblea nomina un presidente ed un segretario. Al termine dovrà essere redatto e sottoscritto verbale da trascrivere su apposito libro.
Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da 2 a 5 membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati per il periodo che verrà di volta in volta fissato dall'assemblea all'atto della nomina.
Il numero di componenti verrà stabilito dall'assemblea. Il Consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto (lettera, e-mail o fax) da far pervenire almeno 7 giorni prima della data stabilita.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio direttivo.
Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'"Associazione ADINA". Si riunisce almeno una volta all'anno e comunque quando sia convocato da:
- il presidente;
- su richiesta motivata di almeno 2 (due) dei suoi componenti;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) degli associati.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.
I suoi compiti sono:
- stabilire le modalità per il perseguimento dei compiti statutari e sovraintendere alla esecuzione degli stessi;
- adottare i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione;
- stipulare contratti e convenzioni;
- elaborare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sull'ammissione degli associati e sulla loro esclusione salvo quanto riservato all'assemblea al precedente art. 6;
- tenere e curare l'aggiornamento del Registro degli Associati;
- stabilire gli importi delle quote annuali degli associati.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere sull'apposito libro.
Art. 15. – Il presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; può nominare avvocati e procuratori alle liti.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno dei suoi membri parte dei suoi poteri.
Art. 16. – Il Tesoriere è eletto dall'assemblea ordinaria anche tra soggetti che non fanno parte dell'associazione. Egli cura la gestione contabile dell'associazione ed effettua operazioni di cassa mantenendo il libro relativo, partecipa alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo e può essere delegato dal Presidente ad operare nei rapporti con le banche.
Art. 17 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/96.
Art. 18. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.